Anche la guerra ha delle regole: il diritto dei conflitti armati

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Il diritto dei conflitti armati, chiamato anche “diritto internazionale umanitario”, è quel settore del diritto internazionale pubblico che è formato dall’insieme di regole  che mirano a proteggere le persone che non prendono parte attiva alle ostilità, come i membri delle forze armate feriti o prigionieri, oppure i civili che non svolgono attività bellica in teatro operativo, fino ad includere la salvaguardia dei beni e dei luoghi dove si svolgono le operazioni militari.

È d’obbligo, tuttavia, in via preliminare, sottolineare un’importante distinzione: il diritto internazionale differenzia lo jus ad bellum, inteso come “diritto di muovere guerra”, oggi molto limitato dall’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, dallo “jus in bello”, inteso come vero e proprio diritto dei conflitti armati, che disciplina la condotta delle ostilità durante le operazioni belliche, nonché la sorte dei malati e dei feriti, il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione della popolazione civile. Si può dire, pertanto, che lo jus in bello si rivolge agli aspetti del conflitto dal punto di vista umanitario, ma non inteso come una sorta di “supporto assistenziale”, bensì come vera e propria base normativa contenente i parametri da seguire nel corso delle operazioni militari.

Fino al termine della Prima Guerra Mondiale, il ricorso alla forza armata non era considerato un atto illecito, sempreché si rispettassero i protocolli previsti dalle consuetudini internazionali in merito alle “dichiarazioni di guerra”, anzi era visto come un modo lineare ed accettabile per la risoluzione delle controversie internazionali. A partire dal 1919, con il Patto della Società delle Nazioni e nel 1928 con il Patto Briand-Kellog, si cercò di limitare l’uso della forza, anche se i tentativi fallirono miseramente con il disastroso secondo conflitto mondiale. La rivoluzione copernicana si ebbe con l’adozione della Carta delle Nazioni Unite nel 1945, quando tutti i Paesi furono costretti a riflettere sui gravissimi danni arrecati dalla guerra appena conclusa e sulla necessità di scongiurare un terzo conflitto su scala mondiale che, con l’utilizzo delle nuove tecnologie nucleari, avrebbe portato ad una rovina apocalittica. L’articolo 2 della Carta, infatti, vieta ai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, attualmente in pratica estesa a tutti i Paesi del globo, di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza nelle loro relazioni internazionali, demandando al Consiglio di Sicurezza dell’ONU l’adozione di eventuali misure coercitive per la tutela della pace e della sicurezza internazionale (art. 24 della Carta). Al divieto dell’uso della forza, in analogia alla legittima difesa prevista anche nella tutela penalistica, fa eccezione il diritto dell’autodifesa individuale e collettiva.

Senza entrare in tecnicismi normativi, per la cui trattazione si rimanda a sedi più specifiche, e ricordando che il diritto internazionale in genere non è un diritto positivo, ma necessita dell’adesione, tramite trattati, dei Paesi membri della comunità internazionale, vediamo più nello specifico qual’è, in tale contesto, la posizione dell’Italia.

L’art 11 della nostra Costituzione prevede che l’Italia ripudia la guerra come strumento delle controverse internazionali, concorrendo con le proprie forze armate, ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Per alcuni interpreti, molto spesso strumentalizzati da alcune forze politiche, l’art 11 della Costituzione dovrebbe costituire anche un deterrente dalla partecipazione ad operazioni di pace (peace support operations), nelle quali, invece, il nostro Paese si è  sempre trovato coinvolto, fin dai primi anni della sua vita repubblicana. Tuttora l’Italia continua a partecipare, fornendo un notevole contributo in termini di contingente navale e terrestre. In linea di principio, si può dire che le operazioni di pace siano caratterizzate dal consenso del paese ospite e dalla necessità di ristabilimento dell’ordine su approvazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, anche se negli ultimi decenni non sono state poche le decisioni molto discusse, dove non si ravvisava in maniera evidente la necessità di intervento, ma che sembravano dettate da opportunità di carattere politico-strategico.

La storia del diritto dei conflitti armati

Il diritto dei conflitti armati affonda origini medioevali: il fondatore di questa branca del diritto è individuato in Grozio, padre del cosiddetto “diritto delle genti”, sviluppatosi nei secoli successivi come vero e proprio “diritto internazionale”. Grozio fu uno dei primi ad affermare che il diritto non doveva essere più considerato come “espressione di una giustizia divina”, ma come “il frutto della ragione umana” e che esso non doveva precedere la prassi, ma doveva essere posto a fondamento di questa. In epoca illuminista, fu Rousseau a dare un importante contributo, chiarendo che la guerra non è “una relazione tra un uomo ed un altro uomo”, ma una “relazione tra Stati”, dove gli uomini erano solo nemici per caso. Ciò portò ad evidenziare che i contendenti, una volta deposte le armi, cessavano di essere nemici e, pertanto, dovevano essere assistiti e rispettati nella loro dignità umana. Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, Maertens e gli autori della dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, evidenziarono i principi di “distinzione”, di “necessità militare” e quello che vieta di causare “sofferenze inutili”, sottolineando come l’unico scopo legittimo che gli Stati devono perseguire è quello di indebolire le forze armate del nemico, evitando di aggravare inutilmente le sofferenze di categorie a rischio come quelle dei feriti o dei prigionieri. La vera e propria codificazione del diritto dei conflitti armati inizia con la Convenzione di Ginevra del 1864, che si svolse grazie all’iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa, appena costituito. Tale convenzione si occupò principalmente del soccorso dei feriti, riassumendo in 10 articoli, i postulati essenziali che poi diventeranno il patrimonio basilare del diritto umanitario. Una svolta importante si ebbe con la IV Convenzione dell’Aja del 1907, in cui si sancì in maniera definitiva ed inequivocabile la protezione dei prigionieri di guerra, riconoscendo loro un trattamento in linea con i principi fondamentali della dignità umana, da integrarsi con la cosiddetta “clausola Maertens”, ideata dal già citato giurista, secondo la quale, quando vi fossero casi “non compresi dalle disposizioni adottate”, era necessario, comunque, applicare i principi del “diritto delle genti”, così come derivanti dalle consuetudini delle nazioni civili. Si trattava di una sorta di norma di chiusura mirante a tutelare i casi più dubbi e a ricondurli nell’alveo della protezione dello jus gentium. 

Già all’inizio della II Guerra Mondiale, ci si rese conto che le norme relative alla condotta delle operazioni militari fossero largamente deficitarie e, pertanto, non idonee pienamente a garantire una tutela adeguata dei soggetti coinvolti nei conflitti. A questo punto si presentò la necessità di riformulare la codificazione del diritto internazionale umanitario, rafforzando i principi fino ad allora sviluppatisi, alla luce soprattutto della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, dopo i disastrosi eventi della seconda guerra mondiale. Fu proprio questa terribile esperienza a favorire il perfezionamento del diritto umanitario che coinvolse la maggior Parte dei Paesi del nostro pianeta nell’adozione delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, che compongono attualmente il corpus principale del diritto dei conflitti armati.

Le quattro Convenzioni di Ginevra proteggono in primo luogo le persone che non partecipano o che non partecipano più ad un conflitto armato, ossia i civili ed i prigionieri. Queste categorie erano, in un certo qual modo, tutelate anche dalla normativa precedente, ma non con quella organicità e sistematicità delle nuove disposizioni, elaborate sotto l’egida del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Con tali Convenzioni, gli Stati sancirono definitivamente il principio secondo cui è necessario curare amici e nemici senza distinzione alcuna,  rispettare l’essere umano, la dignità dell’uomo e della donna nelle loro differenziazioni fisiche e psicologiche, i diritti della famiglia, i costumi e le convinzioni religiose, vietando nel contempo ogni tipo di trattamento disumano o degradante, nonché la cattura di ostaggi, gli stermini, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati. Fu introdotta un’innovativa disposizione, secondo cui i delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa, erano autorizzati a visitare i campi dei prigionieri di guerra, gli internati, potendo anche intrattenersi a dialogare con i detenuti, per riceverne sincere comunicazioni, senza la presenza di testimoni.

Nel particolare, la I e la II Convenzione di Ginevra impegnarono gli stati firmatari a proteggere i feriti, i malati, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali. Si decise che le parti in conflitto avrebbe dovuto garantire alle precitate categorie cura ed assistenza (la prima Convenzione si riferisce ai feriti ed ai malati impegnati nelle campagne di guerra terrestre, mentre la seconda si occupa dei teatri operativi marittimi). La III Convenzione di Ginevra, invece, contiene le regole sul trattamento dei prigionieri di guerra e la IV mira a tutelare le popolazioni civili, che si trovino in mano nemica o in territorio occupato, dai maltrattamenti e dalla violenza.

Successivamente, la Conferenza Diplomatica, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, su iniziativa della Croce Rossa Internazionale, nel 1977 adottò due Protocolli Aggiuntivi alle 4 Convenzioni, finalizzati a rafforzare la tutela prevista da queste norme. Fu posta particolare attenzione al fenomeno dei conflitti cosiddetti “non internazionali” che si erano sviluppati, sempre con crescente virulenza, nei Paesi decolonizzati dell’Africa e dell’Asia. Nelle rispettive competenze, il I Protocollo Aggiuntivo completa il dispositivo della IV Convenzione di Ginevra per i conflitti armati internazionali, esplicitando con maggiore chiarezza alcune regole sulla conduzione delle operazioni, come il divieto di attaccare persone e oggetti civili con la relativa limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati; il II Protocollo Aggiuntivo, altresì, estende la protezione alle vittime dei conflitti non internazionali.

È necessario ribadire che le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i 2 Protocolli Aggiuntivi del 1977 costituiscono tuttora lo strumento principale del diritto internazionale umanitario e che soltanto gli Stati possono aderire ai predetti trattati.

L’ONU e il Consiglio di Sicurezza

Abbiamo detto in precedenza che, se da un lato lo Statuto dell’ONU vieta in maniera inderogabile agli Stati la minaccia o l’uso della forza armata, dall’altro legittima il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure coercitive, perfino di tipo bellico se esse si rendano necessarie al mantenimento della pace. Vi è un’importante considerazione da fare: il Consiglio gode della più ampia discrezionalità circa i tempi e i modi d’intervento. Peraltro, non è sempre tenuto ad intervenire quando sia leso un interesse  fondamentale della Comunità internazionale ma, piuttosto, quando stimi effettivamente esistente una minaccia alla pace. In realtà, analizzando con attenzione questo tipo di competenza, ci accorgiamo che si tratta di una vera e propria procedura giuridica che spetta al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, senza però che a suo carico si determini un vero e proprio obbligo di azione all’insorgere di particolari situazioni di crisi. Questa estrema fluidità ed elasticità normativa ha fatto sì che le decisioni di intervento fossero, nella stragrande maggioranza dei casi, valutazioni di carattere politico adottate di volta in volta dai dieci membri a turno del Consiglio, ma soprattutto dai cinque membri permanenti (USA, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia) che con il loro diritto di “veto” hanno avuto la possibilità di bloccare o di favorire ogni decisione. Ciò ha portato all’immobilità dell’ONU, davanti a situazioni veramente catastrofiche, ma non giudicate rilevanti politicamente, mentre sono stati decisi interventi in alcune circostanze dubbie che, invece, erano ritenute importanti dal punto di vista strategico.

Grandi polemiche ha suscitato, negli ultimi decenni, l’adozione di “misure implicanti l’uso della forza”, ai sensi dell’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite. La predetta norma, infatti, prevede il ricorso, da parte del Consiglio di Sicurezza, ad azioni di polizia internazionale implicanti l’uso della forza, finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace. Per alcuni giuristi, nonché per alcuni orientamenti politici, diversificati, a secondo del preciso schieramento del momento, tale previsione contrasterebbe con l’art. 11 della nostra Costituzione che recita “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo della risoluzione delle controversie internazionali”. Secondo quanto disposto dalla Carta, il Consiglio si sarebbe dovuto dotare di “un braccio armato”, ovvero di un esercito da esso dipendente, ma gli accordi specifici non sono mai stati conclusi, ragion per cui il problema è stato aggirato, autorizzando di volta in volta alcuni Paesi Membri, o più spesso la NATO, all’uso della forza contro un determinato Stato.

Tuttavia, è necessario precisare, che l’ONU ha alle proprie dipendenze una vera e propria forza militare internazionale composta dai cosiddetti “caschi blu”. Si tratta di un corpo particolare che viene inviato, con compiti specifici, nelle diverse aree di conflitto, la cui direzione spetta al Segretario Generale dell’ONU,  sotto il controllo del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale. La sua funzione consiste nello svolgimento di attività connesse al mantenimento o al ripristino della pace sul territorio teatro del conflitto, previo consenso dello Stato territoriale e senza poter ricorrere all’uso della forza armata se non per legittima difesa. Queste attività, nel loro significato complessivo, sono definite “ Peace Support Operations” (PSO), distinguendosi in:

  • conflict prevention, finalizzate a scongiurare l’avvio di una crisi;
  • peace making, operazioni di pacificazioni intraprese dopo l’inizio delle ostilità per agevolare lo svolgimento di azioni diplomatiche, mediazione e l’imposizione di sanzioni;
  • peace building, operazioni di costruzione della pace, attuate alla fine di un conflitto per sostenere la stabilità, ricostruire le istituzioni di uno Stato ed evitare la ripresa delle operazioni militari;
  • peace keeping, operazioni di mantenimento della pace finalizzate a far rispettare accordi, tregue, nonché a moderare o porre fine alle ostilità;
  • humanitarian aid, missioni di aiuto umanitario per alleviare le sofferenze dei civili;
  • peace-enforcement, operazioni di imposizione della pace. Si tratta delle uniche attuate senza il consenso delle parti, che possono arrivare a sostituire le istituzioni nazionali, se queste si rivelano incapaci di controllare il territorio.              

Il divieto dell’uso della forza incontra un chiaro limite, dovuto ai principi generali del diritto internazionale generale, ossia la facoltà riconosciuta a tutti gli Stati di reagire ad un attacco armato sul proprio territorio. Alla legittima difesa si attribuisce la qualificazione di “diritto naturale”, in quanto norma consuetudinaria formatasi in epoca precedente alla formazione della Carta delle Nazioni Unite. Si tratta, comunque, di una misura di carattere eccezionale, regolata per analogia secondo la previsione della normativa penalistica, secondo cui ogni “legittima difesa” deve essere improntata alla necessità ed alla proporzionalità. L’art. 51 della Carta, altresì, ammette anche un diritto di legittima difesa collettiva, in base al quale gli Stati terzi avrebbero facoltà di intervenire in difesa di uno Stato aggredito, a condizione che l’atto di aggressione sia effettivamente accertato e che esista un’alleanza regionale difensiva, di cui è membro lo Stato da assistere, come nel caso della NATO. 

La situazione attuale

A partire dal 2001, dopo l’attacco terroristico alle Torri gemelle di New York, una delle maggiori difficoltà è consistita nel fatto di interpretare questi tipi di attacchi e considerarli o meno, come vera aggressione, per autorizzare il ricorso alla legittima difesa e se tali atti possano essere ricondotti agli Stati che ospitano, proteggono ed assistono i gruppi terroristici. Già con la Risoluzione del 1999, il Consiglio di Sicurezza aveva condannato il fatto che gruppi di terroristi fossero accolti ed addestrati nel territorio afghano, senza imputare però tali comportamenti allo Stato, indirizzando ai soli Talebani l’ordine di cessare di offrire rifugio ed addestramento ai terroristi internazionali ed alle loro organizzazioni. 

Non rientra nella fattispecie della legittima difesa di cui all’art. 51 della Carta, la cosiddetta “legittima difesa preventiva”, intesa come risposta alla minaccia di attacco armato non ancora verificatosi. Parte della dottrina, comunque, ritiene congruente con quanto previsto dall’art. 51, il ricorso alla forza, quando l’attacco sia già iniziato, sebbene non ancora giunto a destinazione. A ciò è necessario aggiungere che la nuova dottrina statunitense, chiamata “dottrina Bush”, ammette il ricorso addirittura alla cosiddetta “guerra preventiva”. Tale legittimazione sembrerebbe prescindere completamente da qualsiasi valutazione di proporzionalità e di funzionalità della reazione rispetto all’obiettivo di respingere l’attacco, mirando a salvaguardare, in realtà, soltanto gli interessi nazionali americani. Se i teorici della “guerra preventiva” dovessero prevalere, pur in presenza di una generale opposizione nell’ambito della comunità internazionale, si creerebbe un’indubbia violazione di numerosi principi solennemente dichiarati dalla Carta ONU. L’uso della forza diventerebbe incontrollato, l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie rimarrebbe una mera dichiarazione di intenti, i principi di integrità territoriale e di indipendenza politica di ogni Stato, da sempre sanciti in ambito internazionale, tramonterebbero inesorabilmente.

La pacifica convivenza di tutti i popoli è una delle più grandi sfide dell’umanità che non deve farsi irretire da situazioni di crisi e di emergenza, ma deve sempre reagire, adeguando le esigenze della giustizia a quelle della tolleranza.

Luigi Angelino
Massimiliano Bertolla

Luigi Angelino nasce a Napoli il 24 gennaio 1968, consegue la maturità classica nel 1986 e la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel 1991. Di seguito consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma ed un master di secondo livello in diritto internazionale presso l’Università di Roma tre. Nonostante gli studi giuridici, non ha mai abbandonato la passione per le materie classiche e le discipline di ordine teologico e filosofico, conseguendo una laurea in scienze religiose presso l’Istituto Niccolò V della Spezia. Ha pubblicato il romanzo “Le tenebre dell’anima” con la Cavinato editore international nel 2017, tradotto in inglese con il titolo “The darkness of the soul”. Nel 2018 ha anche pubblicato il testo “I miti- luci e ombre”, con lo stesso editore, mentre nel giugno 2019 ha pubblicato il thriller filosofico “La redenzione di Satana – Apocatastasi” – ed. Cavinato International. Scrive, inoltre, articoli per alcuni blog on-line. Attualmente vive tra la Liguria e la Toscana ed è dirigente presso un’Amministrazione pubblica.

Massimiliano Bertolla nasce a Pietrasanta (Lucca) il 24/12/1973. Consegue la maturità classica nel 1992. Successivamente si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa ed ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Genova. Frequenta, inoltre, seminari universitari di ordine filosofico e teologico.Ha sempre coltivato la passione per la scrittura, collaborando in vari eventi e presentazioni di libri, di cui ha curato anche parti introduttive. Attualmente esercita la professione di Avvocato presso il foro di Massa-Carrara.

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